(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                     - n. 15 del 30 luglio 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
Modifiche all'art. 3 della legge  regionale  3  luglio  2007,  n.  23
  (Disciplina del tributo speciale per il deposito in  discarica  dei
  rifiuti solidi) 
 
  1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  23/2007  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   sono   sostituiti   dai
seguenti: 
  «2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo e' determinato nelle
misure di cui all'Allegato A. 
  3. Il tributo e' applicato alle seguenti tipologie di rifiuti: 
    a. rifiuti inerti diversi da quelli derivanti  da  operazioni  di
costruzione e demolizione; 
    b. rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione; 
    c.  rifiuti  speciali  smaltiti  in  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi; 
    d. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi; 
    e. rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani; 
    f. scarti e sovvalli derivanti da operazioni  di  trattamento  di
rifiuti urbani i cui  standard  tecnico-operativi  siano  conformi  a
quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4; 
    g. scarti e sovvalli derivanti da operazioni  di  trattamento  di
rifiuti speciali non  pericolosi  i  cui  standard  tecnico-operativi
siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale  ai  sensi
dell'art. 4; 
    h. scarti e sovvalli derivanti da operazioni  di  trattamento  di
rifiuti speciali pericolosi i cui  standard  tecnico-operativi  siano
conformi  a  quelli  individuati  dalla  Giunta  regionale  ai  sensi
dell'art. 4; 
    i. fanghi palabili di  rifiuti  urbani  conferiti  in  discariche
controllate per rifiuti non pericolosi; 
    j. fanghi palabili di rifiuti speciali  conferiti  in  discariche
controllate per rifiuti non pericolosi; 
    k. fanghi palabili di rifiuti speciali  conferiti  in  discariche
controllate per rifiuti pericolosi; 
    l. rifiuti urbani  e  rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani
avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico; 
    m. rifiuti speciali avviati  ad  incenerimento  tal  quali  senza
recupero energetico.».